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Sez. L - , Sentenza n. 6499 del 09/03/2021 (Rv. 660633 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE | Notifica della cartella esattoriale - Interruzione della prescrizione - Sussistenza - Effetto sospensivo - Esclusione - Termine per l’inizio dell’esecuzione ex art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2021-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660633-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE

In tema di riscossione di crediti contributivi, la notifica della cartella esattoriale ha un effetto interruttivo, ma non sospensivo, della prescrizione del credito, che riprende a decorrere dalla data della notifica, senza che rilevi il termine di sessanta giorni concesso al debitore per l'adempimento, durante il quale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, comma 2, e 50, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, è preclusa ogni azione esecutiva da parte del concessionario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 com. 2 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 50 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)