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Sez. L - , Sentenza n. 3741 del 13/02/2017 (Rv. 643091 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE | Precetto - Efficacia interruttiva della prescrizione - Pignoramento - Effetto sospensivo - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643091-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE

L'atto di precetto, contenendo un'intimazione ad adempiere rivolta al debitore (con conseguente sua messa in mora), produce un effetto interruttivo della prescrizione del relativo diritto di credito a carattere istantaneo, sicché, verificatosi tale effetto, inizia a decorrere, dalla data della sua notificazione, un nuovo periodo di prescrizione (artt. 2943, comma 3, e 2945, comma 1, c.c.), mentre l'atto di pignoramento determina un effetto tanto interruttivo quanto sospensivo della prescrizione stessa, giusta il disposto dell'art. 2943, comma 1, c.c., poiché ad esso consegue l'introduzione di un giudizio di esecuzione tutte le volte in cui risulti notificato regolarmente al debitore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943 com. 3, Cod. Civ. art. 2945 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 615 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 618 bis, Cod. Civ. art. 2943 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)