Sez. L, Sentenza n. 2010 del 22/02/1995 (Rv. 490628 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA | Rivalutazione ed interessi ex art. 23, comma quarto, D.L. n. 359 del 1987 e legge n. 440 del 1987, nel testo ex sentenza della Corte Costituzionale n. 156 del 1991 - Riferimento alle somme dovute per liquidazione dell'indennità premio di servizio - Estensione - Decorrenza.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA
In forza dello "ius superveniens", di cui deve farsi applicazione anche in sede di legittimità, derivante dalla sentenza della Corte Costituzionale 15 marzo 1994 n.85, dichiarativa della illegittimità dell'art. 23, comma quarto, del D.L. 31 agosto 1987 n. 359, convertito nella legge 29 ottobre 1987 n. 440, nella parte in cui dispone che "le somme dovute a titolo di riliquidazione dell'indennità premio di servizio non danno luogo a rivalutazione monetaria", l'art. 442 cod.proc.civ., nel testo risultante da Corte cost. n. 156 del 1991, va applicato - limitatamente ai crediti divenuti esigibili prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina prevista dall'art. 16, comma sesto, della legge 30 dicembre 1991 n. 412 - anche con riferimento alle somme dovute a titolo di riliquidazione dell'indennità premio di servizio erogato dall'Inadel ai fini del computo dell'indennità integrativa speciale. La rivalutazione e gli interessi conseguentemente dovuti vanno riconosciuti a decorrere dal momento in cui si configura un "ritardo", momento che coincide con quello di maturazione del credito stesso e che perciò, non essendo previsto dalla legge un onere di domanda per l'assicurato, deve fissarsi alla scadenza del centoventesimo giorno dalla data del collocamento a riposo o alla data, precedente, dell'eventuale provvedimento, espresso dall'istituto, non satisfattivo del credito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Decreto Legge 31/08/1987 num. 359 art. 23 CORTE COST., Legge 29/10/1987 num. 440 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)