Sez. L, Sentenza n. 15951 del 16/08/2004 (Rv. 575748 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Rapporti tra assunzione a termine e disciplina del collocamento obbligatorio - Copertura della quota di legge mediante contratti a termine - Ammissibilità - Esclusione - Assunzione a termine di personale appartenente a categorie protette - Conseguenze - Trasformazione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
In relazione alla disciplina delle assunzioni obbligatorie di personale protetto, dettata dalla legge 2 aprile 1968, n.482, applicabile ratione temporis ai fatti di causa, non è ammissibile l'utilizzazione di contratti di lavoro a termine per coprire la quota d'obbligo, che va computata sul personale stabile dell'impresa, sicché tale quota deve essere necessariamente coperta con assunzioni a tempo indeterminato. Tuttavia, qualora l'impresa abbia assunto un lavoratore appartenente alle categorie protette con contratto a tempo determinato, dalla possibile violazione delle norme sul collocamento obbligatorio non discende che il contratto sia da reputare fin dall'origine a tempo indeterminato, né sorge in capo a quel lavoratore un diritto all'assunzione a tempo indeterminato.
Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 CORTE COST., Legge 03/12/1977 num. 876 CORTE COST., Legge 03/02/1978 num. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)