Sez. L, Sentenza n. 4232 del 20/09/1978 (Rv. 393862 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - NOZIONE - CAPACITA DI LAVORO - DISTINZIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - NOZIONE - CAPACITA DI LAVORO - DISTINZIONE.*
I concetti di capacita di lavoro e capacita di guadagno non coincidono: la capacita di lavoro, infatti, esprime l'idoneita dell'assicurato all'esplicazione di lavoro produttivo, mentre la capacita di guadagno va valutata - ove, naturalmente, sia ritenuto che le infermita o le minorazioni fisico-psichiche accertate o accertabili a carico dell'assicurato (considerate nel loro complesso unitario e globale) incidano in misura apprezzabile sulla di lui capacita di lavoro - con riferimento non solo al grado di tale riduzione, ma anche in relazione all'influenza che altri concorrenti fattori, sia soggettivi (come l'eta, il sesso, le attitudini, ecc), sia oggettivi (di natura ambientale, economico- sociale, ecc), possono esercitare, positivamente o negativamente, sulla concreta, effettiva possibilita che l'assicurato utilizzi in modo proficuo, continuativo e non usurante, le sue energie di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini ed al suo stato morboso fisico-psichico.*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)