Sez. L, Sentenza n. 4525 del 10/05/1994 (Rv. 486554 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione di invalidità - In genere | Fondo di previdenza per gli impiegati delle esattorie e ricevitorie delle imposte diretta - Diritto alla pensione - Domanda - Termini di un anno dalla cessazione dal servizio - Art. 21, primo comma, n. 2) legge n. 377 del 1958 - Interpretazione.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione di invalidità - In genere
La norma dell'art. 21, primo comma, n. 2), della legge 2 aprile 1958 n. 377, secondo cui gli iscritti al Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette possono conseguire la pensione d'invalidità sempreché (fra l'altro) abbiano presentato domanda entro un anno dalla cessazione dal servizio, va interpretata non nel senso (oltretutto contrario agli artt. 3 e 38 Cost.) che tale cessazione costituisca requisito essenziale per l'attribuzione della pensione medesima, che pertanto non potrebbe essere ottenuta da soggetto ancora in servizio, ma nel senso che la stessa norma prevede un termine avente come "dies a quo" l'insorgere dello stato invalidante e come "dies ad quem" il decorso di un anno dal momento dell'eventuale cessazione dal servizio; come confermato dalla disposizione dell'art. 31, terzo comma, della stessa legge, secondo cui "l'iscritto decade dal diritto alla pensione complessiva d'invalidità qualora non cessi dal servizio entro un mese dalla data di ricezione della comunicazione del riconoscimento dell'invalidità".
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 38, Legge 02/04/1958 num. 377 art. 21, Legge 02/04/1958 num. 377 art. 31
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)