Sez. L, Sentenza n. 8420 del 24/09/1996 (Rv. 499711 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - IN GENERE | "Fondo elettrici" - Accertamento del diritto alla pensione di invalidità - Previa cessazione dal servizio - Necessità - Esclusione - Rilevanza della stessa ai fini della decorrenza della pensione - Sussistenza - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - IN GENERE
Ai fini dell'accertamento del diritto al pensionamento di invalidità a carico del Fondo speciale di previdenza per i dipendenti dall'E.N.E.L. e dalle aziende elettriche private, ai sensi degli artt. 5 e 8 della legge n. 1079 del 1971, non è richiesta, oltre l'incapacità lavorativa specifica e un grado di incapacità generica, la previa cessazione dal servizio, dato che la precisazione che l'accertamento dell'invalidità possa avvenire "anche in costanza di rapporto di lavoro" dimostra che il lavoratore può continuare a lavorare fino al riconoscimento dell'invalidità e avrà diritto alla pensione quando, per effetto di quella invalidità, cesserà dal servizio. (Nella specie, la S.C., annullando la sentenza impugnata e pronunciando nel merito, ha dichiarato il diritto del ricorrente alla pensione di invalidità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla cessazione dell'attività lavorativa presso l'E.N.E.L.).
Riferimenti normativi: Legge 25/11/1971 num. 1079 art. 5, Legge 25/11/1971 num. 1079 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)