Sez. 4, Sentenza n. 18683 del 27/02/2004 Ud. (dep. 22/04/2004) Rv. 228362 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Caduta dalla scala del lavoratore - Scala priva dei mezzi di sicurezza previsti dalla normativa antinfortunistica - Reato di lesioni colpose - Responsabilità del datore di lavoro - Interruzione del nesso causale per l'assenza del datore di lavoro dal luogo dell'incidente - Irrilevanza.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO
Il datore di lavoro è responsabile, a titolo di colpa, per l'infortunio occorso al dipendente che, nello svolgimento delle sue mansioni, cada da una scala non dotata dei mezzi di sicurezza previsti dall'art. 18 d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547. (La Corte ha respinto il ricorso con cui l'imputato sosteneva l'insussistenza del nesso causale in quanto al momento dell'infortunio non era presente sul luogo di lavoro).
Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 18, Cod. Pen. art. 590 com. 3, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)