Sez. 3, Sentenza n. 5194 del 23/10/1985 (Rv. 442496 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - SOGGETTIVI (LIMITI RISPETTO A TERZI) - AVENTI CAUSA EX ART. 2909 COD. CIV. - INDIVIDUAZIONE - CRITERI.*
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - SOGGETTIVI (LIMITI RISPETTO A TERZI) - AVENTI CAUSA EX ART. 2909 COD. CIV. - INDIVIDUAZIONE - CRITERI.*
Gli aventi causa nei cui confronti, a norma dell'art. 2909 cod. civ., fa stato l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato, sono quei soggetti che, dopo la formazione del giudicato, sono subentrati alle parti nella titolarità delle correlative situazioni giuridiche, attive e passive, dedotte in giudizio e sulle quali incide il comando giurisdizionale passato in giudicato. (V 1131/81, mass n 411691; (V 2959/79, mass n 399279).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)