Sez. 2 - , Sentenza n. 49208 del 30/10/2019 Ud. (dep. 04/12/2019) Rv. 277714 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione - Esclusione di un'aggravante – Rideterminazione della pena base – Computo di un'attenuante nella medesima misura del primo grado – Minore riduzione della pena in termini assoluti – "Reformatio in peius" – Esclusione.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"
Non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione, nel rideterminare la pena per effetto della esclusione di una circostanza aggravante, la riduca per un'attenuante speciale nella medesima misura (nella specie di un terzo) applicata in primo grado ancorché essa, computata proporzionalmente sulla pena base, sia inferiore in termini assoluti a quella irrogata in primo grado. (Fattispecie in cui in primo grado la riduzione per l'attenuante era stata computata sulla pena di anni 8 di reclusione e quindi pari ad anni 2 e mesi 6 e, nel giudizio di rinvio, sulla pena di anni sei di reclusione e, quindi, pari ad anni 2 di reclusione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)