Sez. 5, Sentenza n. 6784 del 05/05/2003 (Rv. 562624 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO | Limiti del sindacato di legittimità - Esame di questione non decisa dal giudice di merito - Inammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO
I limiti istituzionali del giudizio di cassazione(segnati dal suo oggetto, costituito da vizi specifici della decisione del giudice inferiore e non direttamente dalla materia controversa, nella sua interezza, espressi in una attività che si caratterizza in funzione della rimozione della decisione viziata e non già della sostituzione immediata di questa) implicano che, in quel giudizio, non possa rientrare una questione sulla quale il predetto giudice non si sia pronunciato, onde, se la decisione di tale giudice non deve essere cassata per un vizio che concerne la soluzione data ad una questione preliminare a quella da lui non affrontata e la pronuncia su quest'ultima questione non deve perciò essere rimessa al giudice di rinvio, il rigetto o la declaratoria di inammissibilità del motivo del ricorso per cassazione relativo a siffatta decisione comporta inevitabilmente la conferma dell'impugnata sentenza, senza possibilità alcuna di addivenire all'esame del motivo o dei motivi che involgano ogni ulteriore questione diversa da quella risolta in sede di merito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)