Sez. 3, Sentenza n. 4804 del 01/03/2007 (Rv. 597133 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO | Limiti del sindacato di legittimità - Esame di questione non decisa dal giudice di merito per accoglimento di questione pregiudiziale o preliminare assorbente - Inammissibilità - Conseguenza in caso di cassazione con rinvio - Rimessione della decisione sulla questione ritenuta assorbita al giudice di rinvio.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO
Nel giudizio di legittimità introdotto a seguito di ricorso per cassazione non può trovare ingresso, e perciò non è esaminabile, la questione sulla quale, per qualunque ragione, il giudice inferiore non si sia pronunciato per averla ritenuta assorbita in virtù dell'accoglimento di un'eccezione pregiudiziale o preliminare (come nella specie era avvenuto con la ravvisata fondatezza di un'eccezione di prescrizione), con la conseguenza che, in dipendenza della cassazione della sentenza impugnata per l'accoglimento del motivo attinente alla questione assorbente, l'esame delle ulteriori questioni oggetto di censura è rimesso al giudice di rinvio, salva l'eventuale ricorribilità per cassazione avverso la successiva sentenza che abbia affrontato le suddette questioni precedentemente ritenute superate.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)