Sez. L, Sentenza n. 6390 del 01/12/1981 (Rv. 417189 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - QUALIFICAZIONE AD OPERA DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA AL RAPPORTO DI LAVORO DI UN PROPAGANDISTA DI PRODOTTI MEDICINALI.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - QUALIFICAZIONE AD OPERA DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA AL RAPPORTO DI LAVORO DI UN PROPAGANDISTA DI PRODOTTI MEDICINALI.*
Nelle controversie concernenti la qualificazione di un rapporto di lavoro come subordinato o autonomo, è censurabile, in Sede di legittimità, soltanto la Determinazione dei criteri astratti e generali applicati dal giudice del merito, mentre costituisce apprezzamento di fatto, come tale insindacabile in Cassazione, se correttamente motivato, la valutazione delle circostanze ritenute in concreto idonee, indipendentemente dal nomen iuris usato dai contraenti, a far rientrare il rapporto controverso nell'uno o nello altro schema contrattuale. (nella specie, è stata confermata la sentenza che aveva qualificato come autonomo il rapporto di lavoro di un propagandista di prodotti medicinali, avendo riguardo all'effettivo contenuto della convenzione stipulata fra le parti, la quale non aveva avuto esecuzione a causa di un incidente occorso al propagandista).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)