Sez. L, Sentenza n. 6008 del 14/10/1983 (Rv. 430812 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - QUALIFICAZIONE AD OPERA DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - QUALIFICAZIONE AD OPERA DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Nelle controversie concernenti la qualificazione di un rapporto di lavoro come subordinato o autonomo, è censurabile, in Sede di legittimità, soltanto la Determinazione dei criteri astratti e generali applicati dal giudice del merito, mentre costituisce apprezzamento di fatto, come tale insindacabile in Cassazione, se correttamente motivato, la valutazione delle circostanze ritenute in concreto idonee, indipendentemente dal nomen iuris usato dai contraenti, a far rientrare il rapporto controverso nell'uno o nello altro schema contrattuale. (Conf 6390/81, mass n 417189; (Conf 636/81, mass n 411131).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)