Sez. 1, Ordinanza interlocutoria n. 22245 del 29/10/2010 (Rv. 615471 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE | Notifica del ricorso per cassazione - Esito negativo - Causa non imputabile al ricorrente - Istanza di rimessione in termini ex art. 184 bis cod. proc. civ. - Condizioni - Deposito nel termine ex art. 369 cod. proc. civ. - Conseguenze - Assegnazione di un termine perentorio per la rinnovazione.
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE
Nel procedimento di cassazione, nell'ipotesi in cui la notifica del ricorso non sia andata a buon fine per causa non imputabile al ricorrente, il deposito tempestivo, nel termine di cui all'art. 369, primo comma, cod. proc. civ., del ricorso medesimo e dell'istanza formulata ai sensi dell''art. 184 bis, cod. proc. civ., applicabile "ratione temporis" consente la concessione della rimessione in termini e la fissazione di un termine perentorio per provvedere alla rinnovazione della notifica del ricorso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)