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Sez. L, Ordinanza n. 4356 del 23/02/2010 (Rv. 612014 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO | Inosservanza del termine per il deposito del ricorso - Conseguenze - Improcedibilità - Causa del ritardo - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612014-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO

L'inosservanza del termine stabilito dall'art. 369 cod. proc. civ. per il deposito in cancelleria del ricorso per cassazione ne comporta l'improcedibilità, non assumendo alcun rilievo la causa del mancato tempestivo adempimento di tale onere, in quanto nel giudizio di cassazione non trova applicazione l'istituto della rimessione in termini. (Nell'enunciare tale principio, la S.C. ha peraltro escluso che nella specie potesse configurare una causa di non imputabilità del ritardo l'avvenuta sottrazione del plico contenente il ricorso al vettore incaricato del recapito al collega del difensore in Roma, che ne avrebbe dovuto curare il deposito, dipendendo l'impossibilità di tale adempimento dal mezzo a tal fine prescelto dal difensore, in luogo dell'invio per posta direttamente al cancelliere della Corte di cassazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 134

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)