Sez. L - , Sentenza n. 31987 del 11/12/2018 (Rv. 652014 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE | Impugnazione giudiziale per violazione procedurale e insussistenza del giustificato motivo oggettivo - Carattere discriminatorio del recesso - Nullità - Deduzione nuova in sede di reclamo ex l. n. 92 del 2012 - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE
In caso di impugnazione giudiziale del licenziamento per vizi procedurali e insussistenza del giustificato motivo oggettivo, è inammissibile la deduzione, fatta valere per la prima volta in sede di reclamo ex art. 1, comma 58, della l. n. 92 del 2012, del carattere discriminatorio del recesso e della sua conseguente nullità (nella specie, per violazione del divieto di licenziamento della lavoratrice madre in corso di congedo parentale), atteso che tale vizio presuppone l'accertamento, sulla base di specifica allegazione, di circostanze di fatto non comprese nell'originario tema d'indagine e va pertanto incontro alla preclusione del mutamento in secondo grado degli elementi materiali del fatto costitutivo della pretesa, operante anche nel giudizio di reclamo.
Riferimenti normativi: Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 58, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18, Decreto Legisl. 26/03/2001 num. 151 art. 56
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)