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Sez. L, Sentenza n. 12898 del 22/06/2016 (Rv. 640459 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE | Deduzione in giudizio della illegittimità per motivo discriminatorio o ritorsivo - Accertamento d'ufficio del difetto di giusta causa - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640459-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE

Qualora il lavoratore, impugnato il licenziamento, agisca in giudizio deducendo il motivo discriminatorio o ritorsivo, l'eventuale difetto di giusta causa, pur ricavabile da circostanze di fatto allegate, integra un ulteriore, e non già compreso, motivo di illegittimità del recesso, come tale non rilevabile d'ufficio dal giudice e neppure configurabile come mera diversa qualificazione giuridica della domanda. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza di appello, che aveva escluso la natura discriminatoria del licenziamento di un dipendente di un ente locale poiché il recesso era stato intimato per sanzionare non il suo orientamento sessuale ma l'asserito discredito apportato all'ente datore di lavoro dall'attività di prostituzione, posta in essere dal lavoratore ed ampiamente pubblicizzata su siti internet).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 4, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 15 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)