Sez. T, Sentenza n. 18588 del 08/06/2026 (Rv. 679005-01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI IVA di gruppo | Compensazione delle eccedenze creditorie - Garanzia - Esonero - Art. 38 bis, comma 7, lett. a), d.P.R. n. 633 del 1972 (vigente ratione temporis) - Requisito del quinquennio di attività - Cessione o conferimento d'azienda - Irrilevanza del periodo maturato dal dante causa.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI IVA di gruppo
In tema di liquidazione dell'IVA di gruppo, l'esonero della garanzia richiesta per la compensazione delle eccedenze del credito delle società controllate o controllante con le posizioni debitorie risultanti dai saldi delle altre società del gruppo, previsto dall'art. 38 bis, comma 7, lett. a), del d.P.R. n. 633 del 1972, nel testo ratione temporis applicabile, per l'ipotesi in cui l'attività sia esercitata dall'impresa da almeno cinque anni, si riferisce al soggetto che opera la compensazione in quanto tale e non all'attività svolta, sicché non si tiene conto, ai fini del computo del termine, del subentro nell'attività a seguito di cessione d'azienda.
DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)