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Sez. 5 - , Sentenza n. 15363 del 20/07/2020 (Rv. 658428 - 02)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Rimborso credito IVA – Adempimenti - Garanzia cauzionale e garanzia impropria – Obbligazione alternativa - Configurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2020-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/658428-02

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI

In tema di liquidazione dell'IVA di gruppo, il contribuente, controllante un gruppo di imprese, che richiede il rimborso dell'imposta versata in eccedenza dalle società controllate deve preventivamente prestare le garanzie cauzionali di cui all'art. 38-bis, comma 5, d.P.R. n. 633 del 1972 o, in alternativa, conformemente all'art. 1291 c.c., deve soddisfare gli adempimenti previsti dal nuovo sistema di garanzie improprie di cui al comma 3 dello stesso art. 38-bis - che esige l'apposizione del cd. "visto pesante" e l'allegazione dell'atto notorio relativo alla solidità ed affidabilità del contribuente - attinenti all'esistenza "prima facie" del credito utilizzato e alla condizione soggettiva del richiedente, onde mantenere indenne dal rischio di rimborso di crediti inesistenti l'Amministrazione finanziaria sulla quale, peraltro, una volta trasferita l'eccedenza di imposta alla controllante, non ha grava alcun ulteriore onere di controllo nei confronti delle controllate.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 21/11/2014 num. 175 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1291, DM Finanze 13/12/1979, Cod. Civ. art. 1285

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)