diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2266 del 18/10/1988 Cc. (dep. 26/10/1988) Rv. 179554 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI O INOPPUGNABILI - ORDINANZA - IN GENERE - IN ORDINE AD INTERCETTAZIONE TELEFONICHE - RICORRIBILITÀ - ESCLUSIONE - RATIO.*
Stato
decisa il 1988-10-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/179554-01

IMPUGNAZIONI PENALI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI O INOPPUGNABILI - ORDINANZA - IN GENERE - IN ORDINE AD INTERCETTAZIONE TELEFONICHE - RICORRIBILITÀ - ESCLUSIONE - RATIO.*

Avverso le ordinanze che, ai sensi dell'art. 305 cod. proc. pen., provvedono in ordine alle intercettazioni telefoniche, non è previsto alcuno specifico mezzo di impugnazione, né ad esse è riferibile l'art. 111 cost. Che riguarda solo i provvedimenti in tema di libertà personale. Ne consegue che le operazioni di intercettazione e quanto viene in processo acquisito su di esse possono formare motivo di gravame soltanto in uno alla sentenza che il giudice emette, provvedendo anche sulle stesse. (V mass n 154946).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 305 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)