Sez. 1, Sentenza n. 1511 del 18/08/1982 Cc. (dep. 05/07/1982) Rv. 154946 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI O INOPPUGNABILI - PROVVEDIMENTI ABNORMI - CASSAZIONE - PROVVEDIMENTI RICORRIBILI - IN GENERE - NOZIONE DI PROVVEDIMENTO ABNORME - CENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - SUSSISTENZA - FATTISPECIE: PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE ISTRUTTORE SU ASSERITA NULLITÀ DELLE OPERAZIONI DI INTERCETTAZIONE TELEFONICA.*
IMPUGNAZIONI PENALI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI O INOPPUGNABILI - PROVVEDIMENTI ABNORMI - CASSAZIONE - PROVVEDIMENTI RICORRIBILI - IN GENERE - NOZIONE DI PROVVEDIMENTO ABNORME - CENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - SUSSISTENZA - FATTISPECIE: PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE ISTRUTTORE SU ASSERITA NULLITÀ DELLE OPERAZIONI DI INTERCETTAZIONE TELEFONICA.*
Un provvedimento è abnorme quando esula completamente dalla tipologia giuridica processuale sia sotto l'aspetto formale sia sotto quello sostanziale, sicché esso appaia impugnabile esclusivamente mediante l'esperimento del ricorso per Cassazione, da ritenersi quindi ammissibile, anche se non espressamente consentito. (nella specie è stato ritenuto non impugnabile il provvedimento con il quale il giudice istruttore, nel corso della formale istruzione, decide in ordine ad una richiesta di declaratoria di una asserita nullità delle operazioni di intercettazioni telefoniche; detto provvedimento è stato considerato legittimo e non abnorme, siccome rientrante nella generica categoria dei provvedimenti previsti e regolati dall'art. 305 cod. proc. pen.). (Conf mass n 153033; (Conf mass n 152363; (Conf mass n 151657; (Conf mass n 151625; (Conf mass n 146741; (Conf mass n 145369; (Conf mass n 139706; (Conf mass n 138178).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 305 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)