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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 24868 del 06/11/2013 (Rv. 628455 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE | Accoglimento del ricorso per motivi attinenti al rapporto sostanziale - Assorbimento dei motivi relativi ai vizi dell'atto impugnato - Appello - Concessionario del servizio di riscossione - Litisconsorte processuale - Configurabilità - Fondamento - Integrazione del contraddittorio - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628455-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE

In materia di contenzioso tributario, il concessionario del servizio di riscossione, regolarmente convenuto in primo grado, è litisconsorte necessario processuale nel giudizio di appello introdotto dall'Agenzia delle Entrate a seguito dell'accoglimento del ricorso del contribuente per vizi relativi al rapporto sostanziale, ove gli ulteriori vizi denunciati, ed attinenti all'atto impugnato, siano stati ritenuti assorbiti dal primo giudice. Infatti, sebbene l'esame degli ulteriori vizi denunciati dal contribuente integri una causa scindibile, non è possibile pregiudicare il diritto del contribuente ad ottenere l'esame delle censure originariamente proposte, qualora il giudice del gravame ritenga la fondatezza dell'appello. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza pronunciata dalla C.T.R., la quale aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta dall'Agenzia delle Entrate per omessa notificazione dell'atto di appello al concessionario del servizio di riscossione, anziché ordinare l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 331 cod. proc. civ. e 62 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 53 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 62

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)