Sez. 5, Sentenza n. 21975 del 28/10/2015 (Rv. 637009 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE | Ordine d'integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario alla riscossione - Riproposizione nei suoi confronti, da parte dell'appellato, delle questioni assorbite in primo grado - Inerzia delle parti - Estinzione dell'intero giudizio - Conseguenze.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, qualora in sede di appello la parte interessata - e, dunque, in primo luogo l'appellante (nella specie, l'Amministrazione finanziaria) - non adempia l'ordine d'integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario per la riscossione, rispetto al quale il contribuente appellato abbia riproposto le contestazioni rimaste assorbite in primo grado in ordine ai vizi formali della cartella, si produce ex art. 45 del d.lgs. n. 546 del 1992 una causa estintiva dell'intero giudizio con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 45, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 62, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)