Sez. 3, Sentenza n. 28641 del 07/11/2024 (Rv. 672560-01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE | Atti esecutivi plurilesivi - Provvedimento di accoglimento dell’opposizione - Efficacia soggettiva - Ambito - Estensione alle parti che non abbiamo proposto o coltivato l’opposizione - Esclusione - Fattispecie.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE
La pronuncia del giudice dell'opposizione agli atti esecutivi può giovare solo a chi l'ha proposta e coltivata e non ai soggetti del processo esecutivo che, benché lesi nella propria posizione dagli effetti dell'atto da altri opposto, sono rimasti inerti. (Nella specie, a fronte di un'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., emessa nei confronti di più terzi pignorati, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva esteso la statuizione di accoglimento dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. anche a carico di un istituto di credito pignorato che tale opposizione non aveva coltivato e per il quale, dunque, l'ordinanza di assegnazione doveva considerarsi ormai inoppugnabile).
Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)