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Sez. U, Sentenza n. 621 del 26/01/1988 (Rv. 457084 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - CONTROVERSIA PROMOSSA DAL PUBBLICO DIPENDENTE PER IL PAGAMENTO DI SPETTANZE RETRIBUTIVE CON INTERESSI E RIVALUTAZIONE MONETARIA - GIUDICATO INTERNO SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO E L'APPLICABILITÀ DEL RITO DEL LAVORO - ESTINZIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1988-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457084-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - CONTROVERSIA PROMOSSA DAL PUBBLICO DIPENDENTE PER IL PAGAMENTO DI SPETTANZE RETRIBUTIVE CON INTERESSI E RIVALUTAZIONE MONETARIA - GIUDICATO INTERNO SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO E L'APPLICABILITÀ DEL RITO DEL LAVORO - ESTINZIONE - CONSEGUENZE.*

Nella controversia promossa dal pubblico dipendente davanti al giudice ordinario, per conseguire il pagamento di spettanze retributive, con gli interessi e la rivalutazione monetaria, la formazione del giudicato interno, circa la giurisdizione del giudice adito sulla domanda principale e l'applicabilità del rito delle cause di lavoro, spiega effetto anche con riguardo a detta pretesa accessoria, che resta pertanto devoluta alla cognizione del giudice medesimo e soggetta alle regole degli artt. 429 terzo comma cod. proc. civ. e 150 disp. Att. Cod. proc. civ.. (V 359/85, mass n 438569).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 150 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 150 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)