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Sez. 3, Sentenza n. 4222 del 29/06/1981 (Rv. 414892 - 01)

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - SEMPLICI - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - FATTISPECIE IN TEMA DI CONOSCIBILITA DEL DOLO DELL'AGENTE DA PARTE DEL PREPONENTE.*
Stato
decisa il 1981-06-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414892-01

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - SEMPLICI - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - FATTISPECIE IN TEMA DI CONOSCIBILITA DEL DOLO DELL'AGENTE DA PARTE DEL PREPONENTE.*

In tema di prova per presunzioni, l'esistenza del fatto ignoto, cui si risale dal fatto noto, deve rappresentare l'univoca conseguenza logica di determinate e certe premesse e non gia il risultato di una deduzione che, pur se probabile e non arbitraria, lasci sopravvivere l'ipotizzabilita di una conclusione diversa ed opposta. (nella specie, sulla scorta del principio sopra richiamato, la suprema Corte ha reputato esatto il convincimento del giudice del merito per il quale non poteva integrare una presunzione di conoscenza, da parte del preponente, dei raggiri posti in opera dal proprio agente in danno del cliente, uno sconto sulla merce limitato al dieci per cento rispetto al quaranta per cento normalmente operato). (Conf 6341/79, mass n 403072; (Conf 4991/78, mass n 394737).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)