Sez. 2, Sentenza n. 6341 del 06/12/1979 (Rv. 403072 - 01)
PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - SEMPLICI - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - SEMPLICI - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
Nelle presunzione semplici il fatto ignoto - cui si risale dal fatto noto - deve profilarsi, in base alle regole di comune esperienza, come conseguenza univoca e necessaria, e quindi come la sola conseguenza logicamente ipotizzabile, dei fatti noti, e non come il risultato di una deduzione solo probabile e non arbitraria, la quale non escluda cioe ragionevoli dubbi. (Conf 5906/78, mass n 395730; (Conf 4991/78, mass n 394737).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)