Sez. 3, Sentenza n. 3125 del 05/11/1971 (Rv. 354464 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - GIUDIZI DI OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE ED AGLI ATTI ESECUTIVI - SOSPENSIONE DEI TERMINI - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - GIUDIZI DI OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE ED AGLI ATTI ESECUTIVI - SOSPENSIONE DEI TERMINI - ESCLUSIONE.*
La norma dell'art 1 della legge 14 luglio 1965, n 818, secondo la quale il corso dei termini processuali scadenti fra il 1 agosto ed il 15 settembre e sospeso di diritto sino a quest'ultima data, non e applicabile, ai sensi dell'art 3, ai procedimenti civili di cui all'art 92 dell' ordinamento giudiziario, fra i quali sono elencate anche le cause di 'opposizione all'esecuzioné; termine questo, comprensivo sia delle opposizioni per ragioni di merito (opposizione all'esecuzione), sia di quelle per ragioni di rito (opposizione agli Atti esecutivi). (Conf 2163'69, mass n 341471).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Legge 30/01/1941 num. 12 art. 92, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Legge 14/07/1965 num. 818 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)