Sez. 2, Sentenza n. 24013 del 24/09/2008 (Rv. 605174 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - COSTRUZIONI - NON FRONTEGGIANTISI | Regolamenti edilizi disciplinanti le distanze - Finalità, portata - Violazione - Conseguenze - Riduzione in pristino - Applicazione - Fattispecie.
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - COSTRUZIONI - NON FRONTEGGIANTISI
Le norme contenute nei regolamenti edilizi che stabiliscono le distanze tra gli edifici e tra questi ed i terreni confinanti, poiché sono volte non solo ad evitare la formazione di intercapedini dannose tra edifici frontistanti ma anche, con lo stabilire una distanza tra le costruzioni superiori a quella prevista dall'articolo 873 cod. civ., a tutelare l'assetto urbanistico del territorio, vanno osservate a prescindere dal fatto che gli edifici si fronteggino in quanto conservano carattere integrativo delle norme del codice civile anche qualora siano inserite in un contesto normativo come il piano regolatore, volto a tutelare il paesaggio o regolare l'assetto del territorio, poiché tendono a disciplinare i rapporti di vicinato e ad assicurare in modo equo l'utilizzazione edilizia dei suoli privati. Pertanto, la loro violazione consente al privato di ottenere la riduzione in pristino dello stato degli immobili.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)