Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22595 del 23/10/2014 (Rv. 633030 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA | Sanzione amministrativa in tema di violazione della normativa sul commercio di cui al d.lgs. n. 114 del 1998 - Opposizione - Competenza del giudice di pace e non del tribunale - Fondamento.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA
L'opposizione avverso ordinanza-ingiunzione, irrogativa di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione del divieto di ampliare una struttura di vendita, di cui all'art. 8 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, spetta alla competenza del giudice di pace, e non del tribunale, poiché la disposizione violata non risponde ad esigenze di razionalizzazione del territorio ma attiene alla disciplina del commercio, con la conseguenza che non ricade in materia di "edilizia ed urbanistica", ai sensi dell'art. 22 bis, secondo comma, lett. c), della legge 24 novembre 1981, n. 689 (vigente "ratione temporis").
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 bis com. 2 lett. C CORTE COST., Legge 01/09/2011 num. 150 art. 6 CORTE COST., Legge 01/09/2011 num. 150 art. 34 com. 1 lett. C CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 114 art. 1 com. 3 lett. A, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 114 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)