Sez. 2, Sentenza n. 3802 del 22/11/1968 (Rv. 337218 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI COSTITUTIVI DEL RAPPORTO - DEL SOCIO - COMPATIBILITA DEL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO CON LA QUALIFICA DI AMMINISTRATORE - PRESUPPOSTI- OSSERVANZA DELL'ORARIO DI LAVORO E PERCEZIONE DI UNA RETRIBUZIONE - INSUFFICIENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI COSTITUTIVI DEL RAPPORTO - DEL SOCIO - COMPATIBILITA DEL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO CON LA QUALIFICA DI AMMINISTRATORE - PRESUPPOSTI- OSSERVANZA DELL'ORARIO DI LAVORO E PERCEZIONE DI UNA RETRIBUZIONE - INSUFFICIENZA.*
Il socio puo instaurare o lasciare permanere con la societa di cui fa parte rapporti giuridici di altro genere, compreso quello della locatio operarum, sia di carattere materiale che intellettuale. Ed il fatto che egli rivesta anche la qualifica di amministratore della societa non e, di per se, di ostacolo a cio, salva eventualmente- ricorrendone le condizioni - l'applicabilita al contratto da lui concluso con se stesso della disposizione dell'art. 1395 cod. civ., il quale, tuttavia, prevedendo la semplice sanzione dell'annullabilita, ammette la possibilita della convalida a norma dell'art. 1444 stesso codice. Pertanto, in linea astratta, nulla impedisce che l'amministratore di una societa possa concludere o lasciare permanere con questa, al pari di altri contratti, anche un contratto di lavoro subordinato, se peculiari circostanze,- da accertarsi caso per caso,- non escludano quella posizione di subordinazione che caratterizza tale contratto. E percio necessario, affinche un rapporto di lavoro subordinato tra amministratore e societa possa ritenersi operante, che, per le prestazioni dovute dall'amministratore, costui risulti in concreto assoggettato, in dipendenza del contratto, ad un potere disciplinare esercitabile su di lui da altri componenti dello stesso organo a cui egli appartiene, non essendo di certo configurabile una qualsiasi Forma di subordinazione verso se stesso. In Mancanza di un siffatto assoggettamento, l'osservanza di un determinato orario di lavoro o la percezione di una regolare retribuzione ovvero la convinzione soggettiva propria e di altri circa il carattere subordinato del lavoro prestato da un socio in qualita di amministratore della societa non puo bastare a far ritenere sussistente un rapporto di lavoro subordinato tra l'uno e l'altra. (nella specie, in base esclusivamente a queste tre ultime circostanze il giudice di appello aveva ritenuto aver diritto agli assegni familiari, in qualita di dipendente di una societa a responsabilita limitata, un operaio, socio di essa insieme a due suoi fratelli, e amministratore unico della medesima.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1395, Cod. Civ. art. 1444, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2298, Cod. Civ. art. 2384
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)