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Sez. L, Sentenza n. 14783 del 18/06/2010 (Rv. 613853 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSEGNI FAMILIARI - IN GENERE | Assegno per il nucleo familiare - Figli riconosciuti nati da un rapporto di fatto - Spettanza - Condizioni - Legame matrimoniale del genitore con altra persona - Irrilevanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613853-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSEGNI FAMILIARI - IN GENERE

Il diritto all'assegno per il nucleo famigliare compete anche in relazione ai figli riconosciuti nati nell'ambito di una coppia di fatto, sente che rilevi la circostanza che il genitore sia ancora legato in matrimonio con altra persona, atteso che la nozione di "nucleo familiare" delineata dal legislatore presuppone solamente la condizione di figlio naturale riconosciuto, e non anche l'inserimento nella famiglia legittima.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1957 num. 818 art. 38 CORTE COST., Legge 13/05/1988 num. 153 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)