Sez. L, Sentenza n. 4419 del 07/04/2000 (Rv. 535444 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSEGNI FAMILIARI - SOGGETTI - FAMIGLIA - FAMILIARI A CARICO | Assegno per il nucleo familiare ex D.L. 13 marzo 1988 n. 69, conv. in legge n. 153 del 1988 - Requisito della convivenza - Esclusione - Genitore, avente diritto all'assegno - Abituale mantenimento dei figli - Necessità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSEGNI FAMILIARI - SOGGETTI - FAMIGLIA - FAMILIARI A CARICO
Nel regime posto dal D.L. 13 marzo 1988 n. 69 (convertito con modifiche nella legge n. 153 del 1988) la convivenza non è richiesta quale presupposto perché sorga il diritto a percepire l'assegno per il nucleo familiare (composto dai coniugi e dai figli, compresi quelli naturali legalmente riconosciuti), ma rappresenta soltanto un elemento di fatto idoneo a comprovare presuntivamente il requisito della vivenza a carico, essendo sufficiente per l'insorgenza del diritto al beneficio, sensibilmente diverso da quello agli assegni familiari, che il genitore, cui spetta l'assegno, provveda abitualmente al mantenimento dei figli. Nè è di ostacolo l'astratta configurabilità di due nuclei familiari in caso di genitori del figlio naturale non riconosciuto, i quali, non legati tra loro da coniugio, non facciano parte dello stesso nucleo familiare, atteso che comunque opera la prescrizione posta dall'art. 2, comma 8 bis, D.L. n.69 del 1988, secondo cui, per i componenti del nucleo familiare al quale la prestazione è corrisposta, l'assegno stesso non è compatibile con altro assegno o diverso trattamento di famiglia a chiunque spettante.
Riferimenti normativi: Legge 13/05/1988 num. 153 CORTE COST., Decreto Legge 13/03/1988 num. 69 art. 2 CORTE COST., DPR 30/05/1955 num. 797 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)