Sez. 1, Sentenza n. 8465 del 27/01/2009 Cc. (dep. 25/02/2009) Rv. 244398 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DI BENEFICI | Sospensione condizionale della pena - Condanna non condizionalmente sospesa per reato commesso entro il quinquennio da condanna a pena sospesa - Revoca - Obligatorietà.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DI BENEFICI
La condanna a pena non sospesa per reato commesso entro il quinquennio dal passaggio in giudicato di precedente sentenza di condanna a pena sospesa impone al giudice dell'esecuzione la revoca del beneficio, a nulla rilevando la circostanza che il cumulo delle pene inflitte con le due decisioni rientri nei limiti stabiliti per la reiterazione del beneficio, poiché la valutazione di meritevolezza a tal fine necessaria compete al solo giudice della cognizione
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)