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Sez. 1, Sentenza n. 24639 del 27/05/2015 Cc. (dep. 10/06/2015) Rv. 263973 - 01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DI BENEFICI | Sospensione condizionale della pena - Condanna non condizionalmente sospesa per reato commesso entro il quinquennio dalla condanna a pena sospesa - Revoca - Obbligatorietà.
Stato
decisa il 2015-05-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263973-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DI BENEFICI

La revoca della sospensione condizionale della pena deve essere obbligatoriamente disposta dal giudice dell'esecuzione quando entro i termini previsti dall'art. 163 cod. pen., sopraggiunge condanna a pena non sospesa per un delitto commesso successivamente a quello per il quale sia stata già accordato il beneficio, anche se il cumulo delle pene inflitte con le due decisioni rientri nei limiti che consentono la reiterazione della misura, poiché la valutazione di meritevolezza per la concessione di questa compete al solo giudice della cognizione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)