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Sez. 2, Sentenza n. 3886 del 15/06/1981 (Rv. 414534 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - EFFETTO TRASLATIVO DIPENDENTE DALL'ADEMPIMENTO DIFFERITO DELLA PRESTAZIONE DOVUTA DALLO AUTORE DELLA DOMANDA DI ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONTRARRE - SOSTITUZIONE NELLA SENTENZA TRASLATIVA DEI TERMINI FISSATI PER L'ESECUZIONE DELLE CORRISPETTIVE PRESTAZIONI - DIVIETO - CONSEGUENZE - COMPIMENTO DEI TERMINI NEL CORSO DEL GIUDIZIO - ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1981-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414534-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - EFFETTO TRASLATIVO DIPENDENTE DALL'ADEMPIMENTO DIFFERITO DELLA PRESTAZIONE DOVUTA DALLO AUTORE DELLA DOMANDA DI ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONTRARRE - SOSTITUZIONE NELLA SENTENZA TRASLATIVA DEI TERMINI FISSATI PER L'ESECUZIONE DELLE CORRISPETTIVE PRESTAZIONI - DIVIETO - CONSEGUENZE - COMPIMENTO DEI TERMINI NEL CORSO DEL GIUDIZIO - ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA - CONDIZIONI.*

L'art 2932, secondo comma cod civ consente di far dipendere l'effetto traslativo della cosa certa e determinata dall'adempimento differito della prestazione non ancora esigibile, dovuta dall'autore della domanda di esecuzione specifica dell'Obbligo di contrarre, in aderenza al principio per cui la sentenza sostitutiva del consenso delle parti deve realizzare una situazione del tutto identica a quella che si sarebbe verificata con la conclusione del contratto, e, pertanto, in applicazione dello stesso principio, detta sentenza non puo arbitrariamente sostituire i termini fissati per l'esecuzione delle corrispettive prestazioni, con la conseguenza che, se questi termini, per cio che concerne la menzionata prestazione, vengono a compimento nel corso del giudizio iniziato anteriormente al loro spirare l'accoglimento della domanda rimane comunque subordinato al positivo accertamento circa l'esecuzione della prestazione stessa o la sussistenza della relativa offerta.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)