Sez. 2, Sentenza n. 6730 del 09/12/1982 (Rv. 424370 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - SENTENZA SOSTITUTIVA - CONTENUTO - RIFERIMENTO AL CONTENUTO DEL PRELIMINARE - DOMANDA DI TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DI SOLO UNA PARTE DELL'OGGETTO PORTATO DAL PRELIMINARE - INAMMISSIBILITÀ.*
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - SENTENZA SOSTITUTIVA - CONTENUTO - RIFERIMENTO AL CONTENUTO DEL PRELIMINARE - DOMANDA DI TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DI SOLO UNA PARTE DELL'OGGETTO PORTATO DAL PRELIMINARE - INAMMISSIBILITÀ.*
In tema di esecuzione specifica dell'Obbligo di concludere il contratto (art. 2932 cod. civ.), la sentenza sostitutiva del consenso delle parti deve realizzare una situazione del tutto identica a quella a suo tempo prevista nel contratto preliminare, rispecchiandone integralmente il contenuto, sicché è inammissibile la domanda ex art. 2932 citato, qualora si pretenda il trasferimento della proprietà di solo una parte dell'oggetto portato dal preliminare, surrogando la residua parte (in modifica di analoga pretesa di trasferimento inizialmente avanzata anche per essa) con una richiesta di risarcimento dei danni. Questa domanda, per contro, può essere avanzata in via sussidiaria per il caso di accertato inadempimento di detto Obbligo, con la correlativa richiesta di risoluzione del preliminare per tale causa. (V 3886/81, mass n 414534; (V 1224/79, mass n 397448; (V 3443/68, mass n 336552).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)