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Sez. 2 - , Ordinanza n. 38249 del 03/12/2021 (Rv. 663162 - 02)

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO | Compenso per l'amministrazione e la custodia di aziende - Art. 19 del d.m. n. 140 del 2012 - Criteri di determinazione.
Stato
decisa il 2021-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663162-02

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO

L'art. 19 del d.m. n. 140 del 2012, al fine del computo del compenso per l'amministrazione e la custodia di aziende, si riferisce non all'utile in senso stretto (e, quindi, non assume rilievo l'eventuale perdita), ma alla somma dei componenti positivi di reddito lordo e delle attività, in altre parole ai ricavi annuali, senza la decurtazione dei costi, e giammai al valore del patrimonio aziendale.

Decr. Minist. Grazia e Giustizia 20/07/2012 num. 140 art. 19

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)