Sez. 1, Sentenza n. 4406 del 01/12/2000 Ud. (dep. 02/02/2001) Rv. 219058 - 01
ATTI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - TRADUZIONE DEGLI ATTI - INTERPRETE - NOMINA - IN GENERE | Atto di appello del PM - Mancata traduzione - Inammissibilità - Esclusione.
ATTI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - TRADUZIONE DEGLI ATTI - INTERPRETE - NOMINA - IN GENERE
Dalla mancata traduzione dell'atto di appello del PM nei confronti dell'imputato che ignora la lingua italiana, non può derivare l'inammissibilità dell'impugnazione, non prevista dall'art. 591 cod. proc. pen., ma eventualmente l'unica conseguenza della mancata decorrenza del termine per proporre l'appello incidentale da parte dell'imputato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 591
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)