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Sez. U, Sentenza n. 12 del 31/05/2000 Ud. (dep. 23/06/2000) Rv. 216258 - 01

ATTI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - TRADUZIONE DEGLI ATTI - INTERPRETE - NOMINA - IN GENERE | Imputato che mostri di comprendere il significato degli atti compiuti con il suo intervento o a lui indirizzati - Dovere del giudice di procedere alla nomina di un interprete - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2000-05-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216258-01

ATTI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - TRADUZIONE DEGLI ATTI - INTERPRETE - NOMINA - IN GENERE

In tema di interpretazione degli atti, poiché l'efficacia operativa dell'art. 143 cod. proc. pen. è subordinata all'accertamento dell'ignoranza della lingua italiana da parte dell'imputato, qualora l'imputato straniero mostri, in qualsiasi maniera, di rendersi conto del significato degli atti compiuti con il suo intervento o a lui indirizzati e non rimanga completamente inerte ma, al contrario, assuma personalmente iniziative rivelatrici della sua capacità di difendersi adeguatamente, al giudice non incombe l'obbligo di provvedere alla nomina dell'interprete, non essendo del resto rinvenibile nell'ordinamento processuale un principio generale da cui discenda il diritto indiscriminato dello straniero, in quanto tale, a giovarsi di tale assistenza. (Nell'affermare detto principio la Corte ha altresì precisato che l'accertamento dell'ignoranza della lingua italiana da parte dell'imputato costituisce indagine di mero fatto il cui esito, se riferito dal giudice con argomentazioni esaustive e concludenti, sfugge al sindacato di legittimità).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 143

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)