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Sez. 2, Sentenza n. 5359 del 10/12/1977 (Rv. 389024 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE - ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI INA-CASA CON PROMESSA DI FUTURA VENDITA - GESTIONE AUTONOMA DEI SERVIZI COMUNI DA PARTE DEGLI ASSEGNATARI - DISCIPLINA - APPLICABILITA ALL'IPOTESI DI ASSUNZIONE DI TALE GESTIONE DA PARTE DEI CONDUTTORI PRESENTATORI DI DOMANDA DI ASSEGNAZIONE IN PROPRIETA DEGLI ALLOGGI - OBBLIGHI DEL CONDUTTORE - MANCATO VERSAMENTO DELLA QUOTA DI SPESA PER I SERVIZI COMUNI - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1977-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389024-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE - ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI INA-CASA CON PROMESSA DI FUTURA VENDITA - GESTIONE AUTONOMA DEI SERVIZI COMUNI DA PARTE DEGLI ASSEGNATARI - DISCIPLINA - APPLICABILITA ALL'IPOTESI DI ASSUNZIONE DI TALE GESTIONE DA PARTE DEI CONDUTTORI PRESENTATORI DI DOMANDA DI ASSEGNAZIONE IN PROPRIETA DEGLI ALLOGGI - OBBLIGHI DEL CONDUTTORE - MANCATO VERSAMENTO DELLA QUOTA DI SPESA PER I SERVIZI COMUNI - CONSEGUENZE.*

Le Disposizioni del regolamento per l'amministrazione degli alloggi INA-casa assegnati con promessa di futura vendita, le quali prevedono la 'gestione autonomà dei servizi comuni da parte degli assegnatari (che all'uopo eleggono un loro 'rappresentantè, al quale versano le quote di spesa a loro carico e dal quale possono essere legittimamente convenuti in giudizio nel caso di inadempimento dell'Obbligo relativo) sono applicabili anche nel caso in cui, senza l'opposizione dell'ente proprietario (nella specie, Gescal) e di quello che eventualmente amministra gli immobili (nella specie, INCIS), la gestione autonoma di un servizio comune (nella specie, di riscaldamento) venga, nei modi previsti dal regolamento medesimo, assunta da conduttori che hanno presentato domanda di assegnazione in proprieta degli appartamenti loro locati. Pertanto, in questa ipotesi, il conduttore che abbia usufruito del servizio comune e tenuto a versare al rappresentante comune designato la quota di spesa a suo carico e, in caso di inadempimento, puo essere dal rappresentante stesso legittimamente convenuto in giudizio per la condanna al pagamento dovuto sulla base del rendiconto approvato, con delibera assembleare, dalla maggioranza dei conduttori.*

Riferimenti normativi: DPR 09/04/1956 num. 1265 art. 37, Legge 14/02/1963 num. 60 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)