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Sez. 2, Sentenza n. 6555 del 21/02/1985 Ud. (dep. 27/06/1985) Rv. 169970 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - DEVIAZIONE DI ACQUE E MODIFICAZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI - MEDIANTE COSTRUZIONE ABUSIVA SU DEMANIO MARITTIMO - IN GENERE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - REATO ISTANTANEO - CONFIGURABILITÀ - RAGIONE.*
Stato
decisa il 1985-02-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/169970-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - DEVIAZIONE DI ACQUE E MODIFICAZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI - MEDIANTE COSTRUZIONE ABUSIVA SU DEMANIO MARITTIMO - IN GENERE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - REATO ISTANTANEO - CONFIGURABILITÀ - RAGIONE.*

Il delitto di modificazione dello stato dei luoghi mediante costruzione non autorizzata su Demanio marittimo costituisce una ipotesi di reato istantaneo, che si consuma nel momento del compimento delle opere abusive. Infatti, in detto caso, i manufatti costruiti passano, per accessione, immediatamente in proprietà dello stato: quindi osta alla configurabilità del reato permanente il presupposto del potere di disposizione o demolizione delle opere innovative, senza il quale non può farsi carico al soggetto di aver volutamente persistito nella condotta antigiuridica. (Conf mass 169971).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 632, Cod. Civ. art. 934

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)