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Sez. 2, Sentenza n. 7427 del 23/11/1987 Ud. (dep. 30/06/1988) Rv. 178730 - 01

DEMANIO - DEMANIO MARITTIMO - OCCUPAZIONE DI SUOLO DEMANIALE - REATO PERMANENTE - MOMENTO DI CESSAZIONE DELLA PERMANENZA.*
Stato
decisa il 1987-11-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/178730-01

DEMANIO - DEMANIO MARITTIMO - OCCUPAZIONE DI SUOLO DEMANIALE - REATO PERMANENTE - MOMENTO DI CESSAZIONE DELLA PERMANENZA.*

L'occupazione di suolo del Demanio marittimo è un reato permanente, concretandosi l'occupazione in un fatto non istantaneo, ma di durata, ed essendo inoltre tale occupazione non un semplice effetto naturale della condotta giuridica dell'agente, bensì un evento che si protrae nel tempo con la permanente violazione della legge; di guisa che, ove la permanenza dell'evento abbia a subire una interruzione per effetto di una sentenza di condanna, ancorché non irrevocabile, l'ulteriore protrazione nel tempo dell'occupazione integra un nuovo e autonomo reato che, data l'inoperatività della preclusione di cui all'art. 90 cod. proc. pen., legittimamente viene perseguito. (Conf mass n 174020; (Conf mass n 173873; (Conf mass n 172762; (Conf mass n 172495; (Conf mass n 171377; (Conf mass n 171019; (Conf mass n 170280; (contra mass n 170282; (contra mass n 169970; (contra mass n 158907; (contra mass n 152723).*

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 54 CORTE COST., Cod. Navig. art. 1161

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)