Sez. U, Sentenza n. 3230 del 07/06/1979 (Rv. 399600 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PATRONATO (ISTITUTI DI) - ISTITUTO DI TUTELA ED ASSISTENZA AI LAVORATORI (ITAL) - ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - CONFIGURABILITA - RAPPORTO DI LAVORO CON I DIPENDENTI - NATURA PUBBLICISTICA - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PATRONATO (ISTITUTI DI) - ISTITUTO DI TUTELA ED ASSISTENZA AI LAVORATORI (ITAL) - ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - CONFIGURABILITA - RAPPORTO DI LAVORO CON I DIPENDENTI - NATURA PUBBLICISTICA - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Gli istituti di patronato, disciplinati dal DLCPS 29 luglio 1947 n 804, fra i quali e compreso l'istituto di tutela ed assistenza ai lavoratori (ital), hanno natura di enti pubblici non economici, atteso che, sotto il penetrante controllo dello stato, con finanziamento pubblico e parificazione alle amministrazioni statali agli effetti tributari, perseguono, senza alcun fine di lucro, interessi di ordine generale in materia di assistenza dei lavoratori e dei loro aventi causa. Ne consegue la natura pubblicistica del rapporto d'impiego con i dipendenti dei predetti istituti, e la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie ad esso inerenti. (V 2888/78, mass n 392321; (V 2710/77, mass n 386357).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 29/07/1947 num. 804 art. 2, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 29/07/1947 num. 804 art. 3, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 29/07/1947 num. 804 art. 4, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 29/07/1947 num. 804 art. 8, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)