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Sez. 1, Sentenza n. 3089 del 17/03/1995 (Rv. 491216 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Contratto di locazione - Revocatoria - Ammissibilità - Ostatività dell'art. 80 legge fall. - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491216-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE

Il disposto di cui all'art. 80 della legge fallimentare (a norma del quale il curatore subentra "ipso jure" nel contratto stipulato dal locatore fallito) non esclude che il contratto di locazione, sia esso ultra o infranovennale, possa formare oggetto di revocatoria fallimentare ai sensi dell'art. 67 della medesima legge, che, senza alcuna distinzione o differenziazione, coinvolge tutti gli atti a titolo oneroso.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Legge Falliment. art. 80, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 80

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)