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Sez. 1, Sentenza n. 3757 del 22/06/1985 (Rv. 441342 - 01)

LOCAZIONE - DURATA DELLA LOCAZIONE - LOCAZIONE ULTRANOVENNALE - ATTO DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE - CONSEGUENZE - ESPERIBILITÀ DELL'AZIONE REVOCATORIA NEL CASO DI FALLIMENTO DEL LOCATORE - ART. 28 LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392 - INAPPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441342-01

LOCAZIONE - DURATA DELLA LOCAZIONE - LOCAZIONE ULTRANOVENNALE - ATTO DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE - CONSEGUENZE - ESPERIBILITÀ DELL'AZIONE REVOCATORIA NEL CASO DI FALLIMENTO DEL LOCATORE - ART. 28 LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392 - INAPPLICABILITÀ.*

Il contratto di locazione o di affitto ultranovennale, ivi incluso quello che raggiunga tale durata per effetto di preventiva rinuncia del locatore alla facoltà di diniego della rinnovazione del rapporto accordatagli dall'art. 28 secondo comma della legge 27 luglio 1978 n. 392, configura un atto di straordinaria amministrazione (art. 1572 primo comma cod. civ.), idoneo ad alterare, in senso peggiorativo, la garanzia patrimoniale offerta dal locatore ai creditori, e, pertanto, è soggetto all'Azione revocatoria, a seguito di sopravvenuto fallimento del locatore medesimo, ai sensi e nei casi contemplati dall'art. 67 del R.d. 16 marzo 1942 n. 267. Tale principio non resta escluso dalle Disposizioni dell'art. 80 del citato decreto, in tema di prosecuzione del rapporto di locazione nonostante il fallimento del locatore, con subingresso nel contratto del curatore, le quali rimangono applicabili quando la locazione non superi i nove anni, ovvero li superi, ma non sia revocabile in difetto dei requisiti fissati dal predetto art. 67. (V 138/70).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1572, Cod. Civ. art. 2740, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Legge Falliment. art. 80, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 80, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 28

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)