Sez. 1, Sentenza n. 869 del 26/01/1996 Cc. (dep. 04/03/1996) Rv. 204077 - 01
Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Condizioni di applicabilità - Gravi indizi di colpevolezza | Dichiarazioni "de relato" - Valutazione di credibilità della fonte diretta - Necessità - Fattispecie: dichiarazioni indirette rese da persona autoaccusatasi di reato connesso.
Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Condizioni di applicabilità - Gravi indizi di colpevolezza
L'assenza di qualsiasi valutazione sulla credibilità della fonte diretta, da parte del giudice, costituisce vizio di motivazione dell'ordinanza che confermi una misura cautelare fondata principalmente su dichiarazioni indirette, rese da un soggetto che si accusi di un reato connesso. Ed invero l'art. 273 cod. pro. pen., richiede, ai fini della adozione della misura cautelare, un quadro indiziario di gravità tale da far ritenere probabile un giudizio di condanna. In tale prospettiva, le dichiarazioni "de relato" devono essere valutate con cautela particolare, che in concreto deve manifestarsi nel vaglio della fonte diretta, la cui credibilità deve essere apprezzata dal giudice, e non esclusivamente dal soggetto che riferisce le notizie apprese da altri.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 195 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 273 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)