Sez. 1, Sentenza n. 641 del 30/01/1997 Cc. (dep. 07/05/1997) Rv. 207424 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - PRESENTAZIONE - IN GENERE | A mezzo di incaricato - Documentazione o attestazione della qualità di "incaricato" - Necessità.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - PRESENTAZIONE - IN GENERE
Quando l'atto di impugnazione non sia presentato personalmente ma a mezzo di incaricato, come consentito dall'art. 582, comma primo, cod. proc. pen., è da ritenere necessario che la qualità di "incaricato" risulti o da una esplicita delega rilasciata dal titolare del diritto di impugnazione ovvero da inequivoca attestazione con la quale il pubblico ufficiale cui l'impugnazione viene presentata dia atto della dichiarazione resagli dal presentatore di agire per delega del suddetto titolare.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 582 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 582 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)