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Sez. L, Sentenza n. 3395 del 29/03/1991 (Rv. 471493 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Impugnazione - Per giusta causa. | Onere della prova.
Stato
decisa il 1991-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471493-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Impugnazione - Per giusta causa.

Nell'ipotesi di licenziamento in tronco impugnato dal lavoratore ai sensi della legge 15 luglio 1966 n. 604, mentre spetta al datore di lavoro, ai sensi dell'art. 5 della stessa legge, l'onere della prova della giusta causa, ossia di una grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro ed in particolare di quello fiduciario, con riferimento agli aspetti concreti di esso, afferenti alla natura ed alla qualità del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente nella organizzazione dell'impresa, nonché alla portata soggettiva del fatto stesso, ossia alle circostanze del suo verificarsi, ai motivi e all'intensità del fatto volitivo, spetta invece al lavoratore, secondo i normali principi in materia di inadempimento delle obbligazioni, dimostrare, ai sensi dell'art. 2118 cod. civ., che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1219, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)